REGOLAMENTO DELLA IV CONFERENZA NAZIONALE GC

Art. 1 – La IV Conferenza Nazionale delle/i Gc

La IV Conferenza Nazionale delle/i Giovani Comuniste/i è convocata a Roma dal 19 al 21 febbraio 2010 con all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione dei documenti politici, del Regolamento interno (come previsto dall’art. 25, comma 11 dello Statuto Prc) nonché l’elezione del Coordinamento Nazionale Gc (d’ora in poi CN).

Art. 2 – Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale

La Conferenza discuterà unicamente i documenti presentati nelle modalità previste nel seguente paragrafo.

I documenti sottoposti alla discussione e votazione della Conferenza nazionale devono essere sottoscritti da almeno 200 iscritte/i Gc 2009, con le modalità espresse nei seguenti punti:

  1. Le firme sono raccolte in almeno 5 regioni. Nella stessa regione non possono essere raccolte oltre un terzo delle firme necessarie.
  2. Le bozze di documenti di non oltre 10 cartelle devono essere presentate entro il 17 novembre alla Commissione Nazionale per la Conferenza. Le firme raccolte in calce a queste bozze vanno raccolte entro e non oltre il 28 novembre e verranno verificate entro il 30 novembre dal collegio nazionale di garanzia del Prc.
  3. I testi definitivi dei documenti (di non oltre 15 cartelle) vanno consegnati dai primi firmatari dei rispettivi documenti alla Commissione Nazionale per la Conferenza entro e non oltre il 28 novembre.

Art. 3 – L’esito delle votazioni

Per stabilire l’esito delle votazioni relativo ai documenti si farà riferimento alle votazioni avvenute:

  1. nelle Conferenze di Circolo o di zona (possibili ma non obbligatorie nelle federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc);
  2. nelle Conferenze di Federazione

verbalizzate sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione nazionale per la conferenza.

La somma dei voti riportati dai rispettivi documenti costituisce per ciascuno il risultato e il consenso effettivamente ottenuto.

Art. 4 – Pari dignità dei documenti nazionali

A tutti i documenti nazionali e ai relativi emendamenti viene riconosciuta pari dignità: diritto ad essere stampati in un’unica pubblicazione; diritto ad essere diffusi, tramite le federazioni e i circoli, alle/agli iscritte/i; diritto ad essere illustrati nelle Conferenze.

Il sito dei Gc – www.giovanicomunisti.it – pubblicherà nel loro insieme tutti i materiali della Conferenza.

Art. 5 – Emendabilità dei documenti nazionali

Contributi emendativi (integrativi o sostitutivi) ai singoli documenti nazionali devono essere presentati alla Commissione Nazionale per la Conferenza entro il 15 dicembre 2009. Diventano presentabili alla discussione congressuale se sottoscritti da almeno 150 iscritte/i Gc 2009, con firme raccolte in almeno 5 regioni e con il vincolo che nella stessa regione non possono essere raccolte oltre un terzo delle firme necessarie. Il Collegio di Garanzia entro il 18 dicembre verificherà le firme.

Gli emendamenti nazionali vanno sottoposti a votazione e, dove possibile, presentati nelle conferenze di zona e/o di federazione.

Ogni eventuale ulteriore emendamento presentato alla conferenza di zona e/o di federazione passa alla conferenza superiore se è approvato dalla maggioranza dei votanti il medesimo documento.

Gli emendamenti non danno luogo ad alcuna ripartizione proporzionale della rappresentanza (delegati e organismi dirigenti).

Art. 6 – Composizione della Commissione per la Conferenza (Nazionale – Federazione)

In via eccezionale, data la situazione di commissariamento dell’organizzazione stabilita dal Collegio Nazionale di Garanzia, la Commissione nazionale per la Conferenza Gc è formata pariteticamente rispetto alla composizione del comitato di gestione. Essa è formata da nove compagne/i.

La Commissione Nazionale per la Conferenza, in assenza dell’esecutivo nazionale, svolge anche una funzione di coordinamento politico dell’organizzazione fino al termine della IV Conferenza nazionale.

La Commissione Federale è prevista solo per le Federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc 2009, composta proporzionalmente al consenso ai documenti espressi in seno al coordinamento federale Gc, ed è da esso eletta.

Nel caso in cui nel coordinamento sia assente il rappresentante di un documento, presente invece tra le/i Gc della medesima federazione, e segnalato dalla commissione nazionale prima che la commissione federale venga eletta, questa/o partecipa singolarmente con diritto di parola e di voto (andandosi ad aggiungere ad un totale composto proporzionalmente al peso dei singoli documenti in seno al coordinamento federale).

Nelle federazioni in cui il coordinamento è inesistente la commissione è composta pariteticamente da compagne/i indicate/i dalla Commissione nazionale.

Art. 7 – Compiti della Commissione per la Conferenza

I compiti della Commissione sono:

  1. sovrintendere e coordinare le diverse fasi dello svolgimento della Conferenza;
  2. assicurare il rispetto delle norme previste dallo Statuto del Prc e dal presente Regolamento;
  3. dirimere controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami, entro cinque giorni, che dovessero sorgere durante la fase di Conferenza;
  4. decidere in maniera inappellabile circa la convocazione delle Conferenze di zona o di circolo (sempre che la federazione conti più di 100 iscritti e sentite le commissioni federali);
  5. esprimere parere vincolante sul calendario delle conferenze locali (di circolo e/o di federazione)
  6. controllare la regolarità del tesseramento Gc (fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 dello Statuto) e in particolare la puntualità nella chiusura del tesseramento entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
  7. determinare il rapporto iscritti/delegati dalla conferenza di circolo e/o zona a quella federale.

La Commissione di Federazione può designare, con il parere vincolante della Commissione nazionale, le/i compagne/i, non iscritte al circolo, che partecipano e/o illustrano i documenti nazionali alle conferenze di Circolo.

La Commissione Nazionale designa le/i compagne/i che illustrano i documenti alle Conferenze Federali.

Art. 8 – Conferenze di circolo o zona

Nelle federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc si possono svolgere un numero di conferenze di circolo e/o zona non superiore al rapporto iscritti Gc 2009 / 30.

Art. 9 – Calendario conferenze

Il calendario per le conferenze locali (di circolo e di federazione) per le federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc è fissato dalla Commissione federale per la Conferenza. Per le federazioni con meno di 100 iscritte/i Gc la data della conferenza federale è fissata dal coordinamento federale Gc.

Su queste decisioni è in ogni caso vincolante il parere della Commissione Nazionale per la Conferenza.

Le conferenze locali e federali vanno in ogni caso svolte tra il 7 gennaio e il 16 febbraio.

Art. 10 – Partecipazione alle Conferenze

Possono partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, alle conferenze di circolo, zona, federale e nazionale: le/gli iscritti con tessera 2009 Gc regolarmente registrata (cartellino e quota tessera versata) entro e non oltre il termine tassativo del 31 dicembre 2009.

Le/I compagne/i con meno di 30 anni ma tesserati nel 2009 al partito hanno tempo fino al 31 dicembre 2009 per fare formale richiesta di conversione della propria tessera in tessera Gc alla commissione federale per la Conferenza, che la valuta e la certifica in conformità con le disposizioni dell’art. 2 dello Statuto. La decisione va trasmessa per conoscenza al segretario del circolo.

Nuove/i iscritte/i 2010 ai Gc (tesserati oltre il 31 dicembre 2009) hanno diritto di parola e non di voto, e possono essere elette/i delegate/i e negli organismi dirigenti Gc.

Possono partecipare alle conferenze tutte/i le/gli iscritti nati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Art. 11 – Modalità per la votazione degli organismi dirigenti

Il voto per l’elezione del coordinamento federale, regionale e nazionale è segreto.

Elezione del coordinamento federale, del coordinamento nazionale

La Commissione elettorale Federale avanza una proposta numerica per il coordinamento federale Gc che sottopone al voto palese dell’Assemblea. Quindi sottopone ad essa una proposta di modalità per la votazione del coordinamento: lista bloccata o aperta.

In caso di lista bloccata, la Commissione Elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente al consenso ottenuto da ogni singolo Documento Nazionale, e viene votata senza preferenza.

La proposta di lista aperta deve essere sottoscritta: nelle federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc 2009 da almeno il 20% dell’Assemblea; nelle federazioni con meno di 100 iscritte/i Gc 2009 da almeno il 30% dei presenti alla conferenza federale. Nella Conferenza nazionale da almeno il 30% dei delegati.

In caso di lista aperta la Commissione Elettorale avanza proposte nominative per ogni Documento Nazionale con una maggiorazione sino al 40% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità). Le preferenze attribuibili devono essere pari all’60% delle/degli eligende/i. In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.

È fatta salva la possibilità di presentare liste alternative nell’ambito dei sostenitori del medesimo documento (dietro richiesta di almeno il 20% dei votanti il documento).

Art. 12 – Modalità per l’elezione delle/dei delegate/i

Per la determinazione delle/dei delegate/i si utilizzerà il meccanismo del proporzionale puro. Nel caso di parità di voti o resto uguale per tutti i Documenti Nazionali si dà luogo all’elezione di una/un delegata/o per ciascun documento.

La designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli Documenti Nazionali ed effettuata con la stessa metodologia applicata per l’elezione degli organismi dirigenti, con l’applicazione della norma per il recupero dei resti.

Le/i delegati si eleggono al termine delle votazioni sui documenti politici.

Possono essere delegate/i al congresso di livello superiore sia i presentatori sia le/i compagne/i indicate/i a concludere la Conferenza, solo se il numero totale dei delegati da eleggere è superiore a tre. Per essere delegati dalla conferenza di circolo a quella federale è necessario essere iscritte/i nella medesima federazione.

Art. 13 – Recupero proporzionale sulle/sui delegate/i

Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli Documenti Nazionali nelle Conferenze di Circolo, ove previste, e di Federazione, e l’invio delle/dei delegate/i alle istanze superiori si istituisce un meccanismo di recupero dei resti.

Per le Conferenze di Circolo e/o zona, ove previste, vengono elette/i delegate/i in numero pari ai quozienti pieni realizzati da ogni singolo Documento Nazionale, attribuendo l’ultima/o delegata/o (con quoziente non pieno) al documento che ottiene il resto assoluto più alto.

Per il recupero dei resti, vengono indicate/i delle/dei delegate/i supplenti per ogni singolo documento. Alle Conferenze di Federazione e in quella Nazionale verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti) quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della Conferenza corrispondente in modo esattamente proporzionale ai consensi espressi, nelle conferenze di Circolo (in vista delle conferenze di Federazione), e nelle conferenze di Federazione (in vista della Conferenza Nazionale) globalmente sui documenti nazionali. Nel caso in cui non siano indicati delegati supplenti o questi siano indisponibili, i rappresentanti del documento nella commissione nazionale possono indicare altre/i compagne/i.

Art. 14 – Conferenze di Circolo e/o Zona

Eventuali accorpamenti sono decisi dalla Commissione Federale sentito il parere vincolante della Commissione nazionale. Sono invitate/i, se non sono Gc, le/i segretarie/i di circolo.

I Coordinamenti federali Gc uscenti con il segretario di circolo (o con i segretari dei circoli che insistono sulla zona interessata dalla conferenza) provvedono a:

  • far pervenire alle/agli iscritte/i i documenti nazionali;
  • comunicare almeno 7 giorni prima a tutte/i le/gli iscritte/i la data, l’ora, il luogo di svolgimento dell’assemblea e l’orario per la votazione dei documenti politici;
  • pubblicizzare la convocazione della Conferenza di circolo in modo che ogni cittadina/o, interessata/o possa parteciparvi;
  • invitare ai lavori della Conferenza di circolo i soggetti di movimento, i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni giovanili e di tutte le associazioni, organizzazioni democratiche presenti sul territorio;
  • rendere disponibile 7 giorni prima della conferenza l’elenco nominativo delle/degli iscritte/i con diritto di voto.

All’apertura della Conferenza di circolo si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione Federale per la Conferenza.

La discussione è introdotta dalla/dal compagna/o designata/o dalla Commissione Federale per la Conferenza che illustra i temi politici ed organizzativi del Congresso (relazione di 10 minuti). Nel caso sia presentatrice/ore di un Documento Nazionale, la relazione sarà di massimo 20 minuti. Subito dopo vengono illustrati gli altri Documenti Nazionali (al massimo 10 minuti ciascuno), nell’ordine di presentazione nazionale, da parte di sostenitrici/ori designate/i, che qualora non fossero iscritte/i al Circolo possono farlo solo se indicate/i con comunicazione dalla Commissione Federazione per la Conferenza.

Dopo la relazione e la presentazione dei Documenti Nazionali la Presidenza propone la nomina delle Commissioni (politica ed elettorale). La composizione delle Commissioni avviene garantendo la rappresentanza di tutte le opzioni politiche presenti; esse vengono elette con voto palese. Al termine del dibattito, se richiesto da almeno un terzo dei presentatori dei Documenti Nazionali, si possono effettuare repliche di 5 minuti. L’ordine delle repliche è inverso a quello delle presentazioni.

Successivamente si procede al voto dei documenti nazionali e alla elezione delle/i delegate/i alla conferenza federale.

È possibile presentare gli emendamenti ai documenti nazionali con interventi di non oltre 5 minuti da parte di presentatori (o interni o esterni).

I documenti locali vengono posti in discussione al termine della votazione dei documenti nazionali, ma senza dare luogo a votazioni.

Art. 15 – Conferenze di Federazione

Sono invitate/i, se non elette/i delegate/i dalle conferenze di circolo, le/i segretarie/i della federazione, le/i consigliere/i comunali, provinciali, regionali, nonché i componenti del Coordinamento federale uscente.

Il coordinamento Gc uscente provvede ad invitare ai lavori della Conferenza di Federazione i soggetti di movimento, i rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni giovanili e di tutte le associazioni, organizzazioni democratiche presenti sul territorio della federazione.

Alla Conferenza partecipa una/un compagna/o designata/o dalla Commissione Nazionale per la Conferenza. Tale compagna/o fa parte della Presidenza del Conferenza, può essere delegata/o al Congresso Nazionale solo se la Federazione ha diritto ad almeno tre delegate/i.

La Presidenza della Conferenza è eletta su proposta del Coordinamento Federale uscente, tenendo conto dei risultati delle conferenze di circolo e zona (laddove siano state svolte).

Con l’elezione della presidenza della Conferenza il Coordinamento Federale Gc e la Commissione Federale per la Conferenza (ove prevista) decadono avendo esaurito i propri compiti.

La Conferenza di Federazione è introdotta da una relazione del Coordinatore uscente (o di uno dei portavoce) o, in sua mancanza, da un compagno precedentemente indicato dalla Commissione Federale per la Conferenza di concerto con la Commissione Nazionale, che illustra i temi della Conferenza ed espone un bilancio dell’attività svolta.

Al termine la Presidenza propone la nomina delle Commissioni Politica ed Elettorale. Le modalità della loro composizione sono analoghe a quelle previste per le Commissioni delle conferenze di circolo.

Nelle federazioni con oltre 100 iscritte/i Gc dopo l’introduzione del coordinatore uscente si apre il dibattito. Le conclusioni della Conferenza saranno tenute dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione Nazionale per la Conferenza.

Nelle federazioni con meno di 100 iscritte/i Gc dopo l’introduzione del coordinatore uscente si svolgono le presentazioni dei documenti nazionali (massimo 10 minuti ciascuno). Qualora il coordinatore uscente presenti uno dei documenti nazionali la sua relazione durerà al massimo 20 minuti.

I presentatori dei Documenti intervengono nell’ordine nazionale di presentazione. Qualora non fossero iscritte/i alla Federazione lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione Nazionale per la Conferenza.

Al termine del dibattito, se richiesto da almeno un terzo dei presentatrici/ori dei Documenti Nazionali, si possono effettuare repliche di 5 minuti. L’ordine delle repliche è inverso a quello delle presentazioni.

È possibile presentare gli emendamenti ai documenti nazionali con interventi di non oltre 5 minuti da parte di presentatori (o interni o esterni).

L’intervento conclusivo sarà  tenuto dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione Nazionale per la Conferenza (10 minuti).

Art. 16 – Voto dei documenti nazionali

La votazione dei documenti nazionali e di eventuali emendamenti avviene con doppio appello nominale consecutivo al termine del dibattito e comunque in coincidenza con l’orario fissato nella lettera di convocazione. L’orario di votazione non può subire variazioni, neanche quindi nel caso il dibattito si sia già concluso o non sia ancora terminato. Ciò significa che qualora si decidesse di proseguire nel dibattito, chiunque volesse esprimere il proprio voto esattamente all’orario indicato nel regolamento è pienamente titolato a farlo.

Il voto si può esprimere esclusivamente a partire dall’orario indicato: eventuali eccezioni sono accettate soltanto con il voto a maggioranza dei presentatori dei documenti. In questo caso l’espressione del voto non può essere palese.

I delegati alla Conferenza nazionale sono eletti in ragione di una/un delegato ogni 30 iscritte/i (o frazione superiore alla metà), secondo i dati inviati dalla Commissione Nazionale per la Conferenza. È comunque garantito una/un delegata/o per le federazioni sotto i 30 iscritte/i.

Art. 17 – Ordini del giorno e documenti locali

Al termine della votazione dei documenti nazionali avviene la presentazione (10 minuti ciascuno) dei documenti locali (i quali possono essere presentati, da almeno cinque iscritte/i, alla Commissione federale per la conferenza, la quale provvede a spedirli insieme ai documenti nazionali ma anche, se non già compilati, alla Presidenza della Conferenza sino al termine del dibattito sui documenti nazionali. Nelle federazioni che effettuano conferenze di zona è obbligatorio presentare i documenti locali prima della prima conferenza di zona). È previsto il dibattito ma non sono previste le repliche.

L’orario di votazione dei documenti locali deve essere fissato nella lettera di convocazione.

Possono votare tutti coloro i quali hanno precedentemente partecipato alla votazione dei documenti nazionali.

Alla Presidenza possono essere presentati ulteriori ordini del giorno che non possono riferirsi ai documenti nazionali. La Presidenza ne dà notizia e li trasmette alla Commissione Politica. Eventuali odg e/o documenti locali sono posti in votazione solo al termine del dibattito anche se questo è stato interrotto dalle procedure di voto dei documenti nazionali.

A chiusura della Conferenza si riunisce il coordinamento federale Gc per l’elezione del coordinatore federale GC come indicato dall’art. 25 dello Statuto Prc.

Art. 18 – Conferenza Nazionale

Alla Conferenza Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dalle Conferenze di Federazione.

All’apertura si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione per la conferenza, tenendo in considerazione il risultato congressuale.

La Conferenza è introdotta da un/una compagno/a indicata/o dalla Commissione per la Conferenza, che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza ed il bilancio dell’attività svolta.

Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni – Politica, Elettorale, Regolamento – e determina i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti, dell’elezione degli organismi dirigenti.

In seguito alle conclusioni del dibattito si procede su proposta della commissione elettorale alla votazione del numero dei componenti il Coordinamento Nazionale, quindi alla sua elezione, secondo le norme indicate per l’elezione degli organismi dirigenti.

Art. 19 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento per la Conferenza ha validità per tutte le operazioni ed in tutte le istanze della Conferenza.

Art. 20 – Validità delle Conferenze

La validità delle Conferenze è quella certificata dalla Commissione Elettorale (che ingloba in questo senso i compiti tradizionalmente affidati alla Verifica Poteri) e sancita con il voto dei delegati della Conferenza.

Il Verbale della Conferenza con allegato l’elenco delle/degli iscritte/i, il Documento della Commissione Elettorale, i contributi emendativi ai Documenti Nazionali, deve essere inviato, al termine della Conferenza, ai livelli congressuali superiori.

Disposizione transitoria

Al termine della Conferenza si riunisce il CN per l’elezione della Coordinatrice o del Coordinatore Nazionale Gc (o dei due portavoce) ed entro un mese è riconvocato per l’elezione dell’esecutivo nazionale Gc su proposta del coordinatore nazionale (o dei due portavoce). Entro due mesi dallo svolgimento della Conferenza Nazionale, i delegati di ogni federazione sono riconvocati per l’elezione del Coordinamento Regionale Gc, che è eletto sulla base delle proporzioni ottenute da ciascun documento a livello regionale, con le modalità previste dal Regolamento nazionale Gc. Il Coordinamento Regionale provvederà immediatamente all’elezione del coordinatore regionale o dei due portavoce.

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