Jobs Act. Il testo approvato dal consiglio dei ministri. Si potrà perdere il posto a fronte di un indennizzo monetario crescente. Per il dopo, resta sempre un ampio ventaglio di «contrattini»
Secondo il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il Jobs Act «cambia la mentalità» e induce a «fare del contratto a tempo indeterminato la normalità». Se lo dice lui. Intanto, quel che è certo, è che si è messo definitivamente in soffitta l’articolo 18, sostituito da una monetizzazione crescente. E una volta licenziati? Si potrà essere assunti con il voucher (il cui tetto di applicabilità sale da 5 mila a 7 mila euro annui) o con il “contratto Poletti” — 36 mesi in cui potrai essere preso e mollato diverse volte, senza causale — e poi magari una somministrazione, e poi un tutela crescente.
Insomma, per anni e anni si può restare precari, a termine: senza contare che i cocoprò, eliminati dalla porta, rientreranno dalla finestra, perché si permette ai contratti collettivi di normarne alcune tipologie. Secondo le esigenze del settore.
Il contratto a tutele crescenti: è a tempo indeterminato, ma il vecchio articolo 18 si mantiene solo nei casi di licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale. Per i licenziamenti disciplinari la reintegra resta solo per quella in cui sia accertata «l’insussistenza del fatto materiale contestato». Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati, viene introdotto un risarcimento legato all’anzianità di servizio e, quindi, sottratto alla discrezionalità del giudice: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi. Da 2 a 6 mensilità per le piccole imprese.
Cocoprò: Vengono stoppati, e dal 2016 si dovranno trasformare anche quelli oggi in essere. Ma potranno sopravvivere se previsti dai contratti nazionali.
Job sharing e Associazione in partecipazione: vengono cancellati.
Contratto a tempo determinato; Contratto di somministrazione; Contratto a chiamata: vengono confermati.
Lavoro accessorio o voucher: il tetto annuale è elevato da 5 mila a 7 mila euro.
Apprendistato e Part time: confermati. Il secondo si estende alle malattie gravi o in alternativa ai congedi parentali.
Demansionamento: In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino a un livello, senza modificare il trattamento economico.
Il nuovo sussidio, il Naspi: vale per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi.
RED. ECO.
da il manifesto