[E. Mazzoni] La bonifica e la riparazione del danno ambientale
Nel riordino della disciplina ambientale, il TUA ha rielaborato anche la disciplina bonifica dei siti contaminati, abrogando l’art. 17, D.Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto “decreto Ronchi”) e le sue norme applicative, D.M. n. 471/1999.
Con il decreto Ronchi furono fissati i valori limite per gli inquinanti, scandite le varie fasi del procedimento, attribuite le competenze e stabilite le regole tecniche.
La dispensa ricostruisce l’evoluzione della discussione e delle leggi attorno alle bonifiche e i casi di applicazione.
[E. Mazzoni] Alla scoperta del Testo Unico Ambientale
La prima importante normativa ambientale di settore è la legge 10 maggio 1976, n. 321 sull’inquinamento delle acque, cosiddetta “legge Merli”.
Nei decenni successivi, si sono aggiunte normative relative ad altri settori della tutela ambientale, dalla disciplina sui rifiuti, a quella sulla valutazione di impatto ambientale, fino a quella sulle emissioni in atmosfera, eccetera.
Con il nuovo millennio, ci si è mossi con decisione verso l’idea di un’unificazione e codificazione della normativa ambientale, nella speranza di renderla più semplice, più stabile e più facilmente conoscibile da parte degli operatori.
Si è così giunti al ben noto “Testo unico ambientale”.
[E. Mazzoni] Rapporti tra il TUA e le norme europee
Oltre a doversi coordinare con altre discipline nazionali, il TUA deve necessariamente fare i conti con normative provenienti dall’Unione Europea o dal diritto internazionale.
La politica dell’Unione in materia di ambiente, agli articoli 11 e da 191 a 193 del TFUE, chiarisce che l’UE dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici.